Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento impar sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Il femminicidio è punito allo stesso modo dell’omicidio, ex art. 575 del Codice penale, in quanto non esiste una figura di reato specifica relativa all’uccisione https://bookmarkyourpage.com/story3855622/mandato-di-arresto-europeo-no-hay-m%C3%A1s-de-un-misterio